Statuto della Associazione

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Statuto della Associazione 2018-07-04T13:04:51+00:00

“Myguestfriend – Ospitalità Responsabile”

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita con sede a Firenze in Via v. Alfieri, n. 11, una associazione culturale di promozione sociale ai sensi dell’art. 18 della Costituzione Italiana degli art. 36 e ss. del Codice Civile, del D.Lgs. nr. 460197 e del disposto della Legge nr. 383/2000, che assume la denominazione di “Myguestfriend – Ospitalità Responsabile”, d’ora in avanti anche semplicemente Associazione.

Art. 2 SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L’ associazione nasce come aggregazione di persone che si propongono di svolgere attività culturali, di tempo libero, ricreative e di promozione sociale. La associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale e rigetta ogni discriminazione razziale e sociale. La missione della associazione è promuovere il turismo basato sull’economia collaborativa (sharing economy) nel pieno rispetto della legge e pertanto gli scopi prioritari di iniziativa dell’associazione sono:

  • il dialogo e il confronto con le istituzioni per semplificare le procedure amministrative, rendere più equa la gestione burocratica e la tassazione locale e promuovere una evoluzione legislativa che riconosca e tuteli il turismo collaborativo e i servizi basati sulla sharing economy;
  • la promozione presso tutte le sedi di rappresentanza pubbliche e private del turismo collaborativo e della sharing economi
  • la promozione della cultura delle attività basate sulla sharing economy e il supporto al loro sviluppo nel rispetto delle leggi e della legalità;
  • la valorizzazione delle attività di hosting e la ideazione di servizi e prodotti per migliorare l’esperienza dei viaggiatori;
  • La collaborazione con le attività locali e la pubblica amministrazione al fine di promuovere il turismo
  • la promozione di un turismo basato sulla sostenibilità ambientale, la mobilità sostenibile, la valorizzazione della cultura locale;
  • la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico;
  • la comunicazione, l’informazione, l’editoria, l’emittenza radiotelevisiva e web, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
  • le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte agli operatori della sharing economy e degli altri modelli economici e sociali innovativi;
  • le attività di organizzazione e di promozione di espressioni culturali, spettacolo, animazione, intrattenimento, informazione e di crescita civile, organizzate in proprio o da altre organizzazioni.

Per raggiungere questi ultimi l’associazione operativamente potrà:

  1. organizzare attività di educazione, formazione, e ricerca;
  2. ideare, organizzare e gestire direttamente qualora possibile, o tramite terzi servizi per gli associati, in particolare, ma non esclusivamente, riguardo l’attività di ospitalità;
  3. ideare, organizzare e realizzare direttamente qualora possibile, o tramite terzi progetti culturali come, per esempio, manifestazioni, concerti, conferenze, spettacoli, festival, rassegne, convegni, dibattiti, mostre, mercati, seminari, banchetti informativi utili per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali;
  4. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
  5. provvedere all’acquisto ed alla distribuzione di pubblicazioni, libri, audiovisivi, supporti informatici;
  6. favorire la nascita di enti, gruppi e altre associazioni;
  7. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche, notiziari, ricerche su qualunque supporto o piattaforma;
  8. promuove iniziative volte alla valorizzazione del turismo responsabile e sostenibile e per un migliore turismo del futuro, favorendo la cultura/sensibilizzazione/educazione al rispetto delle città e dei luoghi;
  9. Svolgere qualsiasi altra attività commerciale e non connessa ed affine a quelle sopraindicate, utile alla realizzazione degli scopi associativi ed attinente ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, anche attraverso le nuove tecnologie informatiche, telematiche ed audiovisive per la miglior divulgazione delle discipline oggetto della propria attività e compresa la somministrazione di alimenti e bevande ed il turismo sociale.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’ Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 DURATA

L’ Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4 SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza ed etnia, che aderiscono alla Associazione condividendone i principi e gli ordinamenti generali.

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell’Associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Non è consentita la distribuzione ai soci, anche in forma indiretta o differita, di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta ad un membro del Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità complete e dichiarando di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni e regolamenti emanati dagli organi sociali.

E’ compito del Consiglio Direttivo, valutare l’accettazione o meno di tale domanda. Nel caso che la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’ assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Il socio ammesso sarà iscritto nell’ apposito libro a cura del Presidente del Consiglio Direttivo e sarà tenuto al pagamento delle quote annualmente stabilite ed avrà diritto a ricevere la tessera sociale.

Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, con la eccezione dei casi previsti dalla Legge. La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.

Il socio ha diritto a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Associazione e gode dell’elettorato attivo e passivo; ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto ad un membro del Consiglio Direttivo della associazione ma sono automatiche nel caso il socio non rinnovi la quota associativa per l’anno corrente.

I soci sono espulsi o radiati qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, quando si rendono morosi nel pagamento della tessera o delle quote sociali e quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali alla Associazione ed alla sua credibilità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo nella prima assemblea ordinaria.

Art. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

  • dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della associazione;
  • dai contributi pubblici e privati, nazionali ed internazionali; dalle quote associative e dai contributi dei soci; dalle erogazioni, donazioni e lasciti diversi; da ogni altro strumento consentito e/o previsto dalla legge;
  • dal fondo riserva.

Art. 6 ANNO SOCIALE

L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 7 RENDICONTO

Il rendiconto economico e finanziario di ogni anno deve essere presentato all’ Assemblea dei soci per la approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo, o qualora ne ricorrano i motivi entro 60 giorni da tale data. L’ eventuale avanzo di gestione annuale viene destinato al fondo di riserva e verrà successivamente utilizzato per la realizzazione delle finalità istituzionali o per attività a queste ultime direttamente connesse. E’ espressamente vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

Art. 8 ORGANI

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente e il Vicepresidente;

sono organi facoltativi:

  1. il Comitato Tecnico-Operativo ;
  2. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 ASSEMBLEA

L’ Assemblea dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo della Associazione; essa rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità dello Statuto.

L’ Assemblea è presieduta dal Presidente dell’ Associazione. L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L’ Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il termine previsto all’ art. 7, dal Presidente della Associazione per la approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L’Assemblea sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria può essere convocata anche su iniziativa del Collegio dei Revisori dei Conti (se attivato), ogni qualvolta il Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi lo reputi necessario e qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.

L’ Assemblea è convocata con avviso affisso all’interno dei locali della Associazione almeno 8 giorni dalla data di convocazione, oppure in uno dei seguenti modi: a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax, email o tramite consegna a mano. L’avviso deve contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno dei lavori dell’ adunanza. La seconda convocazione deve avvenire ad almeno 24 ore di distanza dalla prima convocazione.

L’Assemblea potrà svolgersi anche mediante l’utilizzo di ambienti e/o piattaforme telematiche per la raccolta delle espressioni di voto.

L’ Assemblea è inoltre chiamata a:

  • approvare le linee generali del programma di attività dell’anno sociale;
  • approvare il rendiconto economico e finanziario;
  • approvare i regolamenti della associazione;
  • decidere inappellabilmente sulla espulsione del socio da questi opposta;
  • attivare il Collegio dei Revisori dei conti;
  • eleggere gli organi direttivi della associazione.

L’ Assemblea è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto. E’ consentito ad un socio farsi rappresentare da un altro socio, purchè con delega scritta.

Le votazioni assembleari sono palesi; se trattano di questioni riguardanti le persone devono avvenire con scrutinio segreto. Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’ assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno il diritto di trarne copia.

L’ Assemblea straordinaria è convocata

  • per modificare lo statuto;
  • per trasferire la sede sociale, con la precisazione che il trasferimento all’interno del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria;
  • per deliberare sullo scioglimento della Associazione e nominare il liquidatore.Le modalità di convocazione, di svolgimento e di delibera dell’ Assemblea straordinaria sono le stesse previste per l’ Assemblea ordinaria, tuttavia per deliberare sulle modifiche allo statuto è necessaria in prima convocazione la partecipazione alla Assemblea ed il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora in seconda convocazione non fosse raggiunto il quorum costitutivo può essere indetta una terza convocazione a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione è valida qualunque sua il numero degli intervenuti, purchè approvata con il voto favorevole della totalità dei presenti.Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 1/4 degli associati.Le deliberazioni possono essere adottate mediante consenso espresso per iscritto, sempre che nei documenti ricevuti via fax o email a un membro del Consiglio Direttivo risulti con chiarezza l’argomento della decisione ed il consenso alla stessa.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 13 consiglieri eletti fra i soci e dovrà essere sempre in numero dispari. Dura in carica quattro anni, elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’ Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.Nel caso di dimissioni dalla carica di Presidente o del Vice Presidente il Consiglio Direttivo stesso provvederà alla nomina di un nuovo Presidente scelto tra i propri membri.

Nel caso di reiterate e ingiustificate assenze del Presidente o del Vice Presidente alle riunioni degli organi sociali per un numero pari a 3 riunioni, o in caso di assunzioni di decisioni contrarie ai disposti statutarie o civilistici, il Consiglio Direttivo può revocare l’ incarico del Presidente o il Vice Presidente e nominarne uno nuovo.

Nel caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, o per altre cause uno dei membri decada dall’incarico, verrà convocata entro 20 giorni la Assemblea dei soci per la sostituzione del consigliere mancante; il sostituto

rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, o per altre cause, se viene a mancare il numero minimo previsto, o se viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio o comunque se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade, restando in carica per l’ordinaria gestione della associazione fino alla convocazione, entro 20 giorni, dell’ Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono essenzialmente gratuite; gli stessi potranno ricevere il rimborso delle sole spese vive sostenute per l’espletamento dell’ incarico assegnato.

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo della associazione. Il Consiglio Direttivo deve:

  • curare l’ordinaria amministrazione della Associazione con l’esclusione dei compiti riservati dal presente Statuto alla Assemblea dei soci;
  • attuare le deliberazione della Assemblea dei soci;
  • stabilire le quote che i soci devono pagare annualmente;
  • redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
  • nominare il Presidente e il Vice Presidente
  • revocare il Presidente e il Vicepresidente
  • predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare alla Assemblea dei soci;
  • approvare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;
  • formulare il regolamento interno da sottoporre all’ approvazione dell’Assemblea dei soci;
  • deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci.Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta II Presidente lo ritenga necessario, o quando ne facciano richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri. I Consiglieri possono essere presenti alle riunioni anche in modalità remota.

Art. 11 IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Assemblea sociale e ne esegue le deliberazioni.

Il Vice Presidente viene scelto tra i componenti del Consiglio direttivo e svolge le funzioni ed esercita i poteri del Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento.

Il Presidente e il vice Presidente rimangono in carico per tutta la durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati e decadono allo scioglimento dello stesso, salvo revoca o dimissioni anticipate dal loro incaricato.

Art. 12 IL COMITATO TECNICO-OPERATIVO

Il Comitato Tecnico-Operativo è un organo facoltativo. Il Consiglio Direttivo istituisce uno o più comitati permanenti o temporanei, aventi ad oggetto la promozione e lo svolgimento di determinate iniziative o attività individuate dal Consiglio Direttivo. Se nominato si compone di almeno tre membri scelti tra i soci. Il Comitato Tecnico-Operativo deve tenere informato dell’attività svolta il Consiglio Direttivo almeno una volta al mese.

Art. 13 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo facoltativo. La sua attivazione deve avvenire con delibera della Assemblea dei soci. Se previsto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’ Assemblea dei soci. II Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la correttezza e regolarità del rendiconto economico e finanziario della associazione.

Art. 14 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l’ Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri: due saranno nominati dalle parti, ed il terzo sarà nominato dai due Arbitri delle parti, o se in disaccordo dal Presidente della Camera di Commercio di Firenze; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura entro 60 giorni ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Art. 15 SCIOGLIMENTO

La decisione di scioglimento della Associazione deve essere presa dall’ Assemblea dei soci, convocata in via straordinaria. La seduta è valida e delibera sullo scioglimento con le maggioranze di cui al precedente articolo 9. In caso di scioglimento, l’Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

Esaurita la procedura, i fondi residui dovranno essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’ art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662.

Art. 16. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia, al Codice Civile, al D.Lgs. nr. 460197, all’ art. 148 del T.U.I.R., al disposto del DPR 235/2001, alla Legge nr. 383/2000 ed in generale a tutte le norme vigenti che regolamentano la materia.