Statuto della Associazione

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Statuto della Associazione 2025-01-17T10:15:36+00:00

Statuto della Associazione
“Myguestfriend – Ospitalità Responsabile APS”

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito
denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente
denominazione: Myguestfriend – Ospitalità Responsabile APS, da ora in avanti denominata
“associazione”, con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo
svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di
interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle
persone aderenti agli enti associati:
1 organizzare attività di educazione, formazione, e ricerca;
2 ideare, organizzare e gestire direttamente qualora possibile, o tramite terzi, servizi per gli associati,
in particolare, ma non esclusivamente, riguardo l’attività di ospitalità;
3 ideare, organizzare e realizzare direttamente qualora possibile, o tramite terzi, progetti culturali
come, per esempio, manifestazioni, concerti, conferenze, spettacoli, festival, rassegne, convegni,
dibattiti, mostre, mercati, seminari, banchetti informativi utili per il raggiungimento e la diffusione dei
propri obiettivi culturali;
4 stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
5 provvedere all’acquisto ed alla distribuzione di pubblicazioni, libri, audiovisivi, supporti informatici;
6 favorire la nascita di enti, gruppi e altre associazioni;
7 promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi di ogni
genere nonché di pubblicazioni periodiche, notiziari, ricerche su qualunque supporto o piattaforma;
8 promuovere iniziative volte alla valorizzazione del turismo responsabile e sostenibile e per un
migliore turismo del futuro, favorendo la cultura/sensibilizzazione/educazione al rispetto delle città e
dei luoghi;
9 promuovere presso tutte le sedi di rappresentanza pubbliche e private il turismo collaborativo e la
sharing economy;
10 valorizzare le attività di hosting e ideare servizi e prodotti per migliorare l’esperienza dei viaggiatori;
11 collaborare con le attività locali e la pubblica amministrazione al fine di promuovere il turismo;
12 svolgere attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte agli
operatori della sharing economy e degli altri modelli economici e sociali innovativi;
13 svolgere qualsiasi altra attività commerciale e non, connessa ed affine a quelle sopraindicate, utile
alla realizzazione degli scopi associativi ed attinente ai medesimi, sia direttamente che
indirettamente, anche attraverso le nuove tecnologie informatiche, telematiche ed audiovisive per la
miglior divulgazione delle discipline oggetto della propria attività e del turismo sociale.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di
qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi
titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di
interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con
apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio
Direttivo.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore –
attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare
le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei
rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
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ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla
Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che
condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le
loro competenze e conoscenze. Gli enti associati APS devono essere in numero almeno doppio rispetto agli
altri Enti associati.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo, previo versamento della
quota associativa, una domanda che dovrà contenere:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti
telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti
e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Trascorsi 60 (sessanta) giorni la domanda deve ritenersi accolta, salvo comunicazione contraria del Consiglio
Direttivo.
L’ammissione deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può, entro 60
giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea,
che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva
convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono
pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente
limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri
associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente
stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza per morosità o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti
interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa
gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo a
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maggioranza dei 2/3 dei suoi membri e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione
di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie
controdeduzioni.
Chi, senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa, decade dalla qualifica
di associato automaticamente senza bisogno di alcuna deliberazione. Gli associati decaduti per morosità
saranno riammessi qualora tornino a pagare la quota annuale.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio
Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi
prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul
patrimonio della stessa e qualora rivestano una carica sociale decadono immediatamente ed
automaticamente da tale carica.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– l’Organo di controllo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge).
E’ organo facoltativo dell’associazione:
– il Comitato Tecnico.
ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e
sono in regola con il versamento del contributo associativo annuo.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche
in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora
di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per
l’Assemblea ai recapiti risultanti dal libro degli associati, a titolo esemplificativo a mezzo di posta
raccomandata o pec o fax o email.
L’Assemblea potrà svolgersi anche mediante l’utilizzo di ambienti e/o piattaforme telematiche per la raccolta
delle espressioni di voto.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta
motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze:
– nomina e revoca i componenti degli organi associativi, salvo quanto diversamente stabilito dallo
Statuto;
– approva il bilancio di esercizio;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice
del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
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– delibera lo scioglimento;
– delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua
competenza.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza
di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il
numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati
presenti, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti in proprio o per delega.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno ¾ degli associati.
Le votazioni sono palesi o per votazione a scrutinio segreto se richiesto da almeno 1/10 dei presenti con
diritto di voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Per l’elezione delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto e risulteranno
eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. Tutti gli associati candidati rimasti esclusi dalla
nomina e che abbiano riportato dei voti confluiranno in una lista per l’eventuale sostituzione delle cariche.
Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da
un componente dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Ogni aderente all’Associazione ha diritto di
consultare il verbale.
ART. 8
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale
risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di
pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– nominare il Presidente;
– nominare commissioni e/o comitati di lavoro aventi ad oggetto la promozione e lo svolgimento di
determinate iniziative o attività individuate dal Consiglio Direttivo;
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al
raggiungimento delle soglie di legge;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica
dell’esercizio, ove previsto dalla legge;
– stabilire le quote che i soci devono pagare annualmente;
– formulare il regolamento interno e i regolamenti organizzativi delle commissioni e/o comitati di lavoro;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti sempre in numero dispari, compreso tra 3 e 13,
nominati dall’Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti
associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
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Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Presidente e i Consiglieri hanno diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non
sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova
che i terzi ne erano a conoscenza.
Il consigliere, che nel corso del suo mandato, si trovasse in condizioni di conflitto d’interessi con gli scopi
associativi, deve darne immediatamente comunicazione agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare ad
atto, deliberazione e votazione ove si possa verificare e concretizzare il conflitto d’interessi. Al conflitto di
interessi si applica l’art. 2475-ter cod. civ.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno otto giorni, ogni qual volta lo ritenga
necessario o su richiesta motivata di almeno due terzi dei membri; in tale ipotesi la riunione deve avvenire
entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
-per dimissioni che debbono essere presentate per iscritto alla Segreteria;
-per decesso;
-per esclusione, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali
da arrecare danni morali o materiali all’Associazione stessa;
-per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e
comprovati motivi.
La cessazione dal Consiglio Direttivo, negli ultimi due casi, viene proposta all’Assemblea dal Consiglio
Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
A sostituzione del Consigliere non più in carica per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il
primo dei non eletti. I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri
sostituiti.
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo o, per altre cause, se viene a mancare il numero minimo
previsto o se viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio o, comunque, se viene meno la
maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade, restando
in carica per l’ordinaria gestione della associazione fino alla convocazione, entro 20 giorni, dell’Assemblea per
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di
terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni
volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea
per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla
base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato
nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 10
(Organo di controllo)
L’organo di controllo è monocratico ed è eletto dall’Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge
(art. 30 CTS).
Il componente dell’organo di controllo, al quale si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra
le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
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L’organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora
applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento.
Esso esercita la revisione legale dei conti.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle
linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.
L’organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza esercitare però alcun diritto di
voto.
ART. 11
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque
denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 12
(Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 11, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 13
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della
propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti
testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle
di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
ART. 14
(Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura
dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a
seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella
nota integrativa al bilancio
ART. 15
(Bilancio sociale e informativa sociale)
L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali
emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell’associazione – comunque
denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 100 mila euro.
L’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel
proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell’associazione – comunque denominate e di
qualsiasi natura esse siano – superino 1 milione di euro.
ART. 16
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
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– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura
dell’organo cui si riferiscono.
In relazione al diritto di consultare i libri associativi, gli associati possono richiedere a proprie spese copia
fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano
riportati dati personali di altri soci si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l’esame dei libri
medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell’organizzazione.
ART. 17
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore
della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal
Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e
con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
ART. 18
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra
natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di
interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei
volontari o al 5% dei l numero degli associati.
ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio
regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa
destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della
piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 20
(Clausola compromissoria)
Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l’Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte, con
esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri: due saranno nominati dalle parti ed il
terzo sarà nominato dai due Arbitri delle parti o, se in disaccordo dal Presidente della Camera di Commercio
di Firenze; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura entro 60 giorni ed il loro
giudizio sarà inappellabile.
ART. 21
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle
deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
ART. 22
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(Norme transitorie e di attuazione)
Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea in sessione straordinaria nella riunione del 28 marzo 2019,
sostituisce ed annulla quelli precedenti ed entra in vigore il 29 marzo 2019.
L’attuale Presidente dell’Associazione e tutti gli organi associativi, rimangono in carica fino alla naturale
scadenza, anche se eletti e/o nominati secondo le procedure contemplate nello Statuto precedente.

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8) Natura di conferimento dei dati personali

Il conferimento di alcuni dati personali da parte dell’utente è obbligatorio per consentire alla Società di gestire le comunicazioni, le richieste pervenute dall’utente o per ricontattare l’utente stesso per dar seguito alla sua richiesta. Questo tipo di dati sono contrassegnati dal simbolo asterisco [*] ed in tal caso il conferimento è obbligatorio per consentire alla Società di dar seguito alla richiesta che, in difetto, non potrà essere evasa. Al contrario, la raccolta degli altri dati non contrassegnati dall’asterisco è facoltativa: il mancato conferimento non comporterà alcuna conseguenza per l’utente.

Il conferimento dei dati personali da parte dell’utente per finalità di marketing, come specificato nella sezione “Finalità e modalità del trattamento” è facoltativo e il rifiuto di conferirli non avrà alcuna conseguenza. Il consenso conferito per finalità di marketing si intende esteso all’invio di comunicazioni effettuato attraverso modalità e/o mezzi di contatto sia automatizzati che tradizionali, come sopra esemplificati.

9) Diritti dell’interessato

9.1 Art. 15 (diritto di accesso) , 16  (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

  1. a) le finalità del trattamento;
  2. b) le categorie di dati personali in questione;
  3. c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
  4. d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  5. e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
  6. f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
  7. h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

9.2 Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 – diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

  1. b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
  2. c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
  3. d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
  4. e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
  5. f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679

9.3 Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

  1. a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
  2. b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
  3. c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  4. d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.

9.4 Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati

L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento

10) Revoca del consenso al trattamento

L’interessato ha facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via Alfieri 11, 50136 Firenze (FI) corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>>. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile.

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 7, può inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via Alfieri 11, 50136 Firenze (FI). Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.