TASSA DI SOGGIORNO (Comune di FIRENZE)

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TASSA DI SOGGIORNO (Comune di FIRENZE) 2019-01-02T10:42:14+00:00

Accredito, dichiarazione mensile e versamento dell’imposta

Portale on line per la presentazione della dichiarazione mensile e del versamento dell’imposta, è necessario accedere al sito istituzionale dell’amministrazione (www.comune.fi.it) e cliccare su “imposta di soggiorno”.

Il portale è strutturato in 4 punti:

  1. INFORMATI: sono riportate tutte le informazioni e la modulistica;
  2. REGISTRATI: il gestore della struttura ricettiva/locazione ad uso turistico deve effettuare le procedure di registrazione per richiedere le credenziali (username e password/tessera sanitaria Regione Toscana/SPID), necessarie per accedere ai servizi successivi;
  3. SCEGLI LA STRUTTURA: il gestore con le proprie credenziali seleziona uno dei due percorsi:
  • per struttura ricettiva: proseguire con l’abbinamento tra i dati personali e la struttura, per la quale è stata presentata dichiarazione di inizio attività al Suap del Comune;
  • per locazione ad uso turistico: proseguire con l’abbinamento dei dati personali e inserire i dati catastali dell’immobile;
  1. PAGAMENTO E DICHIARAZIONE: il gestore compila la dichiarazione mensile, calcola l’imposta, sceglie la modalità di pagamento (carta di credito on line, bonifico bancario, bollettino c/c postale e telematico, versamento in Tesoreria), effettua il versamento ed invia la dichiarazione mensile.

Accordo Comune di Firenze e “Airbnb”

Il Comune di Firenze ha approvato l’accordo con la piattaforma “Airbnb” per l’applicazione, riscossione e versamento dell’imposta di soggiorno sulle prenotazioni che verranno effettuate dal 1 gennaio 2018.

In particolare:

  1. gli utenti [guest] della piattaforma “Airbnb” pagano l’imposta di soggiorno al momento della prenotazione (3,00 € a persona/notte fino ad un massimo di 7 notti);
  2. “Airbnb” raccoglie l’imposta di soggiorno ed entro il 15 del mese successivo, la riversa al Comune;
  3. i proprietari/gestori che affittano gli immobili a fini turistici (host) sono comunque tenuti a compilare la dichiarazione mensile, indicando ospiti e pernottamenti per quali il riversamento dell’imposta è effettuato da Airbnb e quelli per i quali il riversamento viene effettuato direttamente dal gestore (per i periodi gestiti senza far uso della piattaforma).

La dichiarazione deve essere presentata nei seguenti casi:

  1. se nel mese è stata utilizzata esclusivamente la piattaforma “Airbnb” deve essere compilata la sezione specifica (sia on line che su modello cartaceo alla lettera A) indicando il numero degli ospiti e dei pernottamenti dichiarati dalla piattaforma ed il numero identificativo utente “Airbnb”;
  2. se nel mese non è stata utilizzata la piattaforma “Airbnb”, deve essere compilata la sezione specifica (sia on line che su modello cartaceo alla lettera B) procedendo nel modo ordinario;
  3. se nel mese, il gestore ha utilizzato contemporaneamente la piattaforma e ha gestito in proprio la locazione/struttura, deve compilare entrambe le sezioni (on line o su modello cartaceo alle lettere A e B), come dettagliato dai punti 1 e 2 sopra riportati.

 

Si precisa che quando la tariffa applicata da “Airbnb” è inferiore a quella deliberata dal Comune devono essere effettuato un versamento integrativo rispetto a quello eseguito dalla piattaforma (es.: se per una residenza d’epoca – tariffa 4,8 euro pax/notte, la piattaforma preleva dal turista 3,00 euro pax/notte, la differenza di 1,80 euro pax/notte deve essere riversata dal gestore). Questa fattispecie può ricorrere per le residenze d’epoca, residence 3 e 4 chiavi, hotel 3/4 stelle, agriturismo 3 spighe.

Locazioni turistiche

Con delibera del Consiglio Comunale n° 50 del 28.7.2014, dal 1 ottobre 2014 è stato introdotto l’obbligo di versamento dell’imposta di soggiorno per coloro che pernottano negli immobili locati ad uso turistico fino ad un massimo di 7 notti. La tariffa applicata a persona per notte è di euro 3,00 dal 01/01/2018.

Riferimenti normativi per le locazioni turistiche: Codice civile art. 1571 e ss., Legge 431/1998 “disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86, Testo unico del sistema turistico regionale. La legge regionale n° 86/2016 che ha riformulato l’intero impianto normativo del settore turistico in Toscana, ha annoverato, all’art. 70, le locazioni di immobili ad uso turistico tra le strutture ricettive extra alberghiere. Il proprietario/gestore (comprese le agenzie) di un immobile concesso in locazione turistica deve presentare la dichiarazione mensile seguendo la procedura online, previo accredito.  Nel caso di un immobile locato ad uso turistico, dato in gestione ad una agenzia, il proprietario non deve iscriversi al portale dei servizi, nel caso di gestione di unità abitative ad uso turistico da parte di agenzie immobiliari e simili, con incarico di mandato o un contratto che ne regola la gestione, tutte le procedure sono a carico delle suddette agenzie

L’imposta non è dovuta in tutte le altre fattispecie di locazioni. 

Ritiro credenziali di accesso ai servizi online del Comune di Firenze

Le credenziali, una volta compilata la richiesta di registrazione, possono essere ritirate personalmente dal titolare o può essere delegata una persona, munita di delega con documenti di identità del delegato e del delegante e codice fiscale, presso gli uffici di via del Parione 7 (lunedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e giovedì dalle 15.00 alle 17.00) oppure presso gli altri PAD (Punti anagrafici decentrati: ad es. Parterre, Villa Arrivabene, Villa Vogel).

Chi deve pagare l’imposta di soggiorno ? E come si calcola ?

L’imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti non residenti, che pernottano nelle strutture ricettive/locazioni turistiche fino a un massimo di 7 notti consecutive. L’imposta dovuta è calcolata moltiplicando il numero degli ospiti per il numero dei loro pernottamenti e, poi, il risultato ottenuto si moltiplica per la tariffa corrispondente alla categoria di appartenenza. Per pernottamento si intende ogni notte di permanenza di un ospite in una struttura ricettiva/locazione turistica.

Esempio:

  • se 2 ospiti si trattengono 3 notti, il totale dei pernottamenti è pari a 6 (= 2×3);
  • se 2 ospiti si trattengono 5 notti e altri 3 si trattengono 1 notte sola, il totale degli ospiti è 5 ed il numero dei pernottamenti è 13 (2×5 + 3×1).

Versamento non effettuato entro la scadenza

In caso di mancato o parziale pagamento dell’imposta di soggiorno nei termini prescritti, prima di effettuare il versamento per regolarizzare la propria posizione, è necessario telefonare (055/2769473, 2769476, 2769471, 2769446) o inviare una mail (impostadisoggiorno@comune.fi.it). L’importo da riversare varia in base al giorno di effettivo pagamento.

Si precisa che la dichiarazione può comunque essere effettuata sul portale on line, compilando i campi obbligatori, escluso i dati riferiti al pagamento, che dovranno essere comunicati all’ufficio.

Pernottamenti a “cavallo” di due mesi, per esempio dal 27/1/2017 al 02/2/2017, come si calcola l’imposta ?

Nel caso ipotizzato, l’imposta dovuta per pernottamenti dal 27/1/2017 al 31/1/2017 farà carico al mese di gennaio e per i restanti pernottamenti al mese di febbraio. Al cliente dovrà essere rilasciata una sola ricevuta per il pagamento dell’imposta con il dettaglio delle notti di permanenza a “cavallo” dei due mesi, mentre al Comune saranno riversate distintamente le due somme di competenza mensile diversa e cioè quella relativa al mese di gennaio entro il 15 febbraio 2017 e quella relativa al mese di febbraio entro il 15 marzo 2017.

Se in un mese non ci sono stati ospiti, si deve fare la dichiarazione mensile ?

Se nel mese non ci sono stati ospiti, la dichiarazione mensile deve essere comunque effettuata, indicando nei campi zero ospiti e zero pernottamenti (art. 8 regolamento imposta di soggiorno), portando a termine la procedura online fino al messaggio di “procedura completata con successo”.

Se il soggiorno di un ospite va oltre le 7 notti, come si compila la dichiarazione mensile ?

Nel campo dei pernottamenti soggetti ad imposta dovranno essere inseriti i 7 pernottamenti soggetti a imposta, mentre i restanti dovranno essere riportati tra le esenzioni, alla riga “pernottamenti oltre 7 notti”.

Se l’ospite soggiorna prima in una struttura e poi in un’altra, come si calcola l’imposta dovuta ?

Nel caso che i pernottamenti siano in strutture ricettive (o locazioni turistiche) diverse, il primo gestore dovrà far pagare l’imposta per i pernottamenti nella propria struttura fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi e il gestore della struttura successiva dovrà tener conto dei pernottamenti precedenti, risultanti dalla ricevuta di pagamento dell’imposta, che l’ospite è tenuto a presentare. In questo caso, si consiglia di fare una copia di questa ricevuta di pagamento.

Esenzioni (art. 5 regolamento)

In particolare, risultano esenti dal pagamento dell’imposta:

  1. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  2. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime day hospital, per un massimo di 2 accompagnatori per paziente;
  3. i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;
  4. gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Firenze
  5. il personale appartenente alle forze dell’ordine, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che, per esclusive esigenze di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso, soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale (dal 1 gennaio 2018).
  6. i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n° 104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri (dal 1 gennaio 2018).
  7. i dipendenti delle strutture ricettive che ivi soggiornano per esclusive esigenze lavorative (dal 1 gennaio 2018).

 

Per la fruizione delle esenzioni di cui alle lettere b, c, d, e), f) e g), i soggetti interessati devono rilasciare al gestore della struttura ricettiva un’attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

L’applicazione dell’esenzione di cui alla lettera d) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di attestazione di iscrizione all’Ateneo Fiorentino per l’anno accademico in corso.

I clienti che pernottano in strutture ricettive e poi effettuano cure mediche nelle strutture sanitarie, devono pagare l’imposta ?

Con le modifiche regolamentari, sono stati esentati dal pagamento dell’imposta coloro che assistono i degenti ricoverati in strutture sanitarie (fino ad un massimo di due accompagnatori) e coloro che effettuano interventi ambulatoriali, cure ospedaliere ed esami medici in regime di day hospital nei centri medici/ospedali/cliniche private ecc.

Riduzioni (art. 6 del regolamento)

La riduzione del 50% dell’imposta è prevista per i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica e per gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. La riduzione sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico o della Federazione Sportiva di appartenenza.

Ricevuta di pagamento dell’imposta

La ricevuta rilasciata al cliente per il pagamento dell’imposta di soggiorno può essere una semplice ricevuta nominativa, anche su carta intestata della struttura ricettiva dove il cliente ha pernottato. L’imposta è sempre esente dall’applicazione dell’Iva e pertanto si potrà fare una ricevuta a parte oppure inserire la somma per l’imposta nella fattura fuori campo Iva. Chiaramente una copia deve essere conservata tra i documenti della propria amministrazione.

Come ci si deve comportare se un cliente si rifiuta di pagare l’imposta ?

Ogni cliente deve essere informato dal gestore della struttura che l’imposta di soggiorno nella città di Firenze è stata istituita con deliberazione del C.C. n. 33 del 20/06/2011 ed è in vigore dal 1 luglio 2011. Si tratta quindi di un obbligo stabilito da un regolamento comunale, che attua una precisa disposizione di legge nazionale, che è la legge sul federalismo municipale (D. Lgs. 23/2011).  In caso di rifiuto, il gestore è tenuto a darne comunicazione all’Ufficio.

Quando l’ospite è assente ma tiene la camera a disposizione, come ci si regola ?

Se l’ospite tiene a disposizione personale una camera, corrispondendo un importo anche a carattere forfettario, l’imposta è regolarmente dovuta fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Chi occupa una camera in orario diurno, il così detto “day use”, è soggetto al pagamento dell’imposta ?

Il “day use” non è soggetto al pagamento, in quanto il regolamento comunale richiede come presupposto d’imposta il pernottamento nella struttura ricettiva.